Coordinamento riviste italiane di cultura

Statuto

Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede

E’ costituito il Coordinamento delle riviste italiane di cultura (CRIC).
Il Coordinamento ha sede sociale in Roma (Via della Dogana Vecchia, 5) e può istituire uffici distaccati. Il coordinamento non ha scopi di lucro e persegue i suoi scopi secondo i principi di autonomia e indipendenza.

Art. 2 – Profilo d’identità

Il Coordinamento è espressione di riviste culturali italiane dedicate all'analisi critica e all'innovazione delle idee sui diversi temi che interessano il dibattito contemporaneo, in ogni campo del pensiero e della creatività.
Le riviste culturali aderenti al CRIC si caratterizzano perché operano nel mercato al di fuori di ogni dipendenza accademica, per il taglio interdisciplinare dei contenuti e per la dimensione nazionale, europea e internazionale o regionale del loro apporto alla promozione della cultura.

Art. 3 – Scopi del Coordinamento

Il CRIC si propone i seguenti scopi:

  1. a)  Rappresentare, assistere e tutelare gli interessi delle riviste culturali associate nelle sedi istituzionali, a ogni livello, e nei rapporti con gli organismi regionali, nazionali, europei e internazionali d'interesse del settore;
  2. b)  Promuovere la lettura e la discussione delle idee attraverso la diffusione delle riviste culturali, in particolare nei circuiti educativi e dell'informazione, all'interno del territorio nazionale e all'estero;
  3. c)  Partecipare a fiere, manifestazioni e altre iniziative finalizzate a promuovere la produzione e la fruizione della cultura in Italia e all'estero;
  4. d)  Favorire la realizzazione di accordi in forma consortile tra le testate aderenti e tra queste ed enti pubblici e privati, associazioni e imprese, al fine di sviluppare progetti culturali d'interesse comune, migliorare la distribuzione delle riviste culturali e incrementare la loro conoscenza da parte del pubblico;
  5. e)  Sviluppare l'approfondimento delle problematiche professionali del settore e la diffusione di informazioni sulle riviste culturali, attraverso specifiche attività di studio e di comunicazione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  1. f)  Promuovere attività di formazione e altre opportunità di aggiornamento di carattere convegnistico e seminariale, relative alla pubblicazione dei periodici, finalizzate alla crescita professionale degli associati e alla qualificazione degli addetti;
  2. g)  Attuare le iniziative necessarie ai fini dell'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare alle attività di cui ai precedenti punti.

Art. 4 – Soci

Possono aderire al Coordinamento in qualità di soci effettivi le riviste culturali italiane rientranti nella definizione di prodotti editoriali di cui all'art.1 della Legge 7 marzo 2001, n. 62, aventi le caratteristiche corrispondenti al profilo d'identità di cui all'art.2 del presente Statuto.

Le testate sono rappresentate dal direttore e/o da altra persona delegata dall'editore/proprietario, Le nomine o le modifiche del rappresentante delegato devono essere comunicate per iscritto al Consiglio direttivo e si intendono efficaci decorsi 7 giorni dalla comunicazione.

Possono aderire al Coordinamento, in qualità di soci sostenitori, con l'esercizio di ogni diritto riconosciuto dal presente statuto, compreso il diritto di assistere all'assemblea, ma con eccezione del diritto di voto, persone, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e altri soggetti che condividono e/o concorrono agli scopi di cui al precedente art.3.

Possono aderire al Coordinamento come soci aggregati, con l'esercizio di ogni diritto riconosciuto dal presente Statuto, i soggetti che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con le attività del Coordinamento stesso e delle testate associate, in misura non superiore al 20 % degli iscritti.

Art. 5 – Ammissione

Le domande di ammissione al CRIC, corredate di opportuna documentazione, dovranno essere inoltrate al Consiglio Direttivo, che accerterà i requisiti di serietà, competenza, continuità nella gestione delle riviste, e quelli di cui ai precedenti articoli 2 e 4, e deciderà inappellabilmente sul loro accoglimento.

Art. 6 – Quote sociali

Tutti i Soci sono tenuti a versare una quota di associazione iniziale e una quota annuale, il cui importo sarà stabilito dall’Assemblea dei Soci.

Art. 7 – Diritti dei soci

Ogni socio ha diritto:

  1. a)  ad assistere alle assemblee e proporre iniziative inerenti gli scopi sociali;
  2. b)  a aderire, secondo i propri specifici interessi, alle iniziative realizzate dal Coordinamento;
  3. c)  a usufruire di un servizio periodico d’informazione sulla vita associativa;
  4. d)  a recedere dall'associazione dandone preavviso secondo quanto stabilito dall’art.24 del Codice Civile.

I soci effettivi e aggregati hanno inoltre diritto:

  1. a)  partecipare e votare alle Assemblee e riunioni secondo le norme statutarie;
  2. b)  a eleggere o essere eletto alle cariche sociali.

Art. 8 – Obblighi dei soci

Ogni socio deve osservare, pena l'esclusione, i seguenti obblighi:

  1. a)  far parte del Coordinamento per due anni consecutivi dalla sua ammissione e successivamente di anno in anno;
  2. b)  pagare le quote sociali e ogni altro contributo deciso dall’Assemblea;
  3. c)  rispettare il presente Statuto;
  4. d)  non assumere iniziative che rechino danno al prestigio del Coordinamento e dei singoli Soci.

Art. 9 – Organi Sociali

Sono Organi del CRIC: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, i Probiviri / Revisori dei Conti. L’Associazione si avvale di un Tesoriere nominato tra i membri del Consiglio direttivo. Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10 – Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i Soci e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno. Alle Assemblee possono partecipare soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
I Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee, con apposita delega scritta, da altri Soci che non siano membri del Consiglio Direttivo. Nessuno può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Art. 11 – Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea delibera:

  1. a)  sull’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
  2. b)  sulla nomina delle cariche sociali;
  3. c)  sull'ammissione o esclusione dei soci;
  4. d)  sulle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo e dai Soci;
  5. e)  sull’ammontare delle quote associative e dei contributi straordinari richiesti dalle iniziative approvate;
  6. f)  sulle modificazioni del presente Statuto.

L'Assemblea ratifica l'ammissione o l'esclusione di nuovi Soci, su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 12 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata come previsto dall’art.20 del Codice Civile.
L’Assemblea si riunisce in adunanza straordinaria quando ciò sia deliberato dal Consiglio Direttivo o quando un decimo (1/10) dei Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, ne facciano richiesta. La convocazione deve essere comunicata agli interessati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea è legittimamente costituita e delibera secondo quanto disposto dall'articolo 21 del Codice Civile.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è retta dal Consiglio Direttivo composto da un limite minimo di 7 (sette) e un massimo di 11 (undici) membri eletti direttamente dall’Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due) anni.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, che opera coerentemente alle decisioni dell’Assemblea, ha le seguenti competenze:

  1. a)  la nomina, fra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente, di un Tesoriere che durano in carica fino alla scadenza del Consiglio;
  2. b)  la nomina e la revoca del Segretario del Coordinamento, su proposta del Presidente;
  3. c)  la convocazione dell’Assemblea e la formulazione del suo ordine del giorno;
  4. d)  la proposta di ammissione o di esclusione dei Soci da sottoporre al voto dell'Assemblea;
  5. e)  le decisioni necessarie al conseguimento degli scopi di cui all’art.3 del presente Statuto;
  6. f)  la gestione economica e finanziaria del patrimonio associativo;
  7. g)  l’attribuzione, previo voto favorevole del Presidente, di incarichi specifici al Segretario, ai membri del Consiglio, ai Soci, relativi al funzionamento dell’Associazione e alla gestione delle iniziative deliberate;
  8. h)  l'accettazione di qualsiasi donazione, elargizione, legato a favore dell'associazione.

Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, almeno 2 (due) volte l’anno – ogni 6 (sei) mesi – a cura del Presidente.
Può inoltre essere convocato tutte le volte che il Presidente stesso o la maggioranza dei Consiglieri ne ravvisino la necessità.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale del Coordinamento e assume i provvedimenti necessari per il suo normale funzionamento. Egli provvede all'esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e al coordinamento delle attività associative. Il Presidente è autorizzato a agire e resistere in giudizio previo delibera del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente. Il Presidente dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Art. 17 – Tesoriere

Il Tesoriere procede alla registrazione delle entrate e delle uscite, dà corso alle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, provvede alla formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo di ciascun esercizio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, riscuote e quietanza.

Art. 18 – Probiviri / Revisori dei conti

L’Associazione ha 3 (tre) Probiviri / Revisori dei conti nominati dall’Assemblea tra i Soci che non ricoprono altre cariche: durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri / Revisori dei conti deve provvedere alla verifica della contabilità e formulare annualmente una relazione motivata sui bilanci preventivo e consuntivo, secondo le vigenti norme di legge, da depositare presso la segreteria 15 giorni prima dell'Assemblea di cui all'art.11 lett. a) del presente Statuto.

Art. 19 – Segretario

Il Segretario, anche non socio, è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo, sovrintendendo all'organizzazione dei servizi e all'attuazione delle iniziative del Coordinamento.

Art. 20 – Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno 1/4 (un quarto) dei Soci, con voto favorevole della maggioranza dei presenti, i quali rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati

Art. 21 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

  • –  quote associative di iscrizione e annuali
  • –  contributi versati dai soci in relazione a servizi particolari di cui essi usufruiscono
  • –  contributi e finanziamenti concessi da amministrazioni pubbliche, fondazioni e istituti di credito, enti pubblici economici ed enti e società privati
  • –  plusvalenze derivanti da attività e iniziative del Coordinamento
  • –  fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio
  • –  beni mobili e immobili che siano acquisiti in proprietà
  • –  qualsiasi donazione, elargizione, legato a favore dell'associazione.

Art. 22 – Scioglimento dell’associazione

Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria un'Assemblea Straordinaria alla quale siano presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci. Le deliberazioni saranno valide con la maggioranza di voti dei presenti, che decideranno anche per la destinazione del patrimonio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile che regolano le Associazioni.